Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n.  12,  e'  domiciliato  per  legge,  contro  la  Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, con  sede
a Trieste, Piazza Unita'  d'Italia,  1,  per  la  declaratoria  della
illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio  dei
ministri assunta nella seduta del giorno 6  ottobre  2017,  dell'art.
11, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
4 agosto 2017, n.  31,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.  32,  S.O.  n.  26,  del  9
agosto 2017, come da delibera  del  Consiglio  dei  ministri  assunta
nella seduta del giorno 6 ottobre 2017. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    In data 9 agosto 2017, sul n. 32,  S.O.  n.  26,  del  Bollettino
Ufficiale della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e'  stata
pubblicata la legge  regionale  4  agosto  2017,  n.  31,  intitolata
«Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi  dell'art.
6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26». 
    In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 9, dell'art.
11, della legge n. 31/2017 - nella delibera consiliare di impugnativa
e' indicato, per un evidente errore materiale,  il  comma  4,  ma  il
riferimento, come  si  evince  inequivocabilmente  dalla  motivazione
dell'atto, e'  in  realta'  al  comma  9  -  stabilisce  che  per  le
amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego  regionale  e
locale non trova applicazione  il  limite  all'ammontare  complessivo
delle  risorse  destinate  annualmente   al   trattamento   economico
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, fissato,  da
ultimo, dall'art. 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75. 
    Tale disposizione eccede  le  competenze  legislative  regionali,
invade  quelle  statali  ed  e'  percio'  violativa   di   previsioni
costituzionali: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso
ex art. 127 Cost.  affinche'  ne  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    L'art. 11 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n.  31/2017
contiene norme in materia di servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione nonche' altre norme intersettoriali e contabili. 
    In particolare, il comma 9 stabilisce che «In esito  ai  processi
di riforma ordinamentali del sistema  delle  autonomie  locali  e  in
virtu' della gia' raggiunta armonizzazione dei trattamenti  economici
del  personale  della  regione  e  degli  enti  locali  per   effetto
dell'autonomia  contrattuale  conseguente   alla   costituzione   del
Comparto unico  del  pubblico  impiego  regionale  e  locale  di  cui
all'art.  127  della  legge  regionale  9  novembre   1998,   n.   13
(Disposizioni  in  materia   di   ambiente,   territorio,   attivita'
economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale,  istruzione  e
cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico,  societa'
finanziarie regionali, interventi a supporto  dell'Iniziativa  Centro
Europea, trattamento dei dati personali e  ricostruzione  delle  zone
terremotate), al fine  della  concreta  attuazione  dei  processi  di
riforma stessi, a decorrere dalla data  di  efficacia  dei  Contratti
collettivi  di  comparto  per  il  triennio  2016-2018,   non   trova
applicazione,  per  le  amministrazioni  del  Comparto  unico  e  con
riferimento  alle  rispettive  aree  di  contrattazione,  il   limite
all'ammontare complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio  2017,
n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), g),  h),  l)  m),
n), o), q), r), s) e z), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche),  fermo
restando  il  rispetto  degli  obiettivi  di   finanza   pubblica   e
contenimento  della  spesa  della  Regione  e  di   quelli   previsti
dall'articolo 19, comma 1,  lettera  c),  della  legge  regionale  17
luglio  2015,  n.  18  (La  disciplina  della  finanza   locale   del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n.  26/2014  concernenti  gli  enti
locali), per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia». 
    In buona sostanza, e come s'e' detto, la  disposizione  regionale
in esame esenta le amministrazioni del Comparto  unico  del  pubblico
impiego regionale e locale e, con riferimento alle rispettive aree di
contrattazione, dal limite all'ammontare  complessivo  delle  risorse
destinate  annualmente  al  trattamento  economico   accessorio   del
personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art.  23,  comma
2, del decreto legislativo n. 75/2017. 
    Tale  norma,  com'e'  noto,  dispone  che,   nelle   more   della
progressiva armonizzazione e convergenza  dei  trattamenti  economici
accessori   del   personale   delle   amministrazioni   pubbliche   -
armonizzazione e convergenza demandate, dall'art. 23,  comma  1,  del
decreto legislativo citato, alla contrattazione collettiva  nazionale
-, «al fine  di  assicurare  la  semplificazione  amministrativa,  la
valorizzazione del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e  garantire
adeguati  livelli   di   efficienza   ed   economicita'   dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della  spesa,  a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle  risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,  anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non puo' superare  il  corrispondente  importo  determinato  per
l'anno 2016». 
    L'art. 11, comma 9, della legge  regionale  impugnata,  ritenendo
invece «gia' raggiunta (l')armonizzazione dei  trattamenti  economici
del  personale  della  regione  e  degli  enti  locali  per   effetto
dell'autonomia  contrattuale  conseguente   alla   costituzione   del
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», dispensa  le
amministrazioni di quel comparto dall'osservanza del  limite  fissato
dal decreto legislativo delegato n. 75/2017. 
    Cosi' disponendo, pero', l'anzidetta norma regionale viola, ad un
tempo, i limiti posti alla potesta'  legislativa  della  Regione  sia
dall'art.  117,  comma  3,  Cost.  -  che  riserva  allo   Stato   la
determinazione dei principi fondamentali in materia di  coordinamento
della finanza pubblica -  sia  dagli  artt.  4  e  68  dello  Statuto
speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - i
quali stabiliscono,  rispettivamente,  che  la  potesta'  legislativa
regionale in materia di stato giuridico ed  economico  del  personale
addetto agli uffici e agli enti regionali deve svolgersi «In  armonia
con  la  Costituzione,  con  i  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali e con  gli  obblighi  internazionali  dello  Stato,
nonche' nel rispetto degli interessi  nazionali  e  di  quelli  delle
altre Regioni» - art. 4, n. 1 - e che «Le norme sullo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale  devono
uniformarsi alle  norme  sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale statale» - art. 68, comma 2. 
    Il  limite  all'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate
annualmente  al  trattamento  economico  accessorio  del   personale,
dirigenziale e non dirigenziale, stabilito, da ultimo, dall'art.  23,
comma  2,  del  d.lgs.  n.  75/2017,  costituisce  infatti  principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica  che,
come tale, non puo' essere  derogato  dalla  legislazione  regionale,
neppure da quella delle regioni a statuto speciale. 
    Come evidenziato anche  dalla  deliberazione  n.  425/2017  della
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo  per  il  Veneto,  la
disciplina introdotta  dall'art.  23  del  d.lgs.  n.  75/2017  -  e,
segnatamente, il limite ivi fissato all'ammontare  complessivo  delle
risorse che  possono  essere  annualmente  destinate  al  trattamento
economico accessorio del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
delle amministrazioni pubbliche -, si pone in  linea  di  continuita'
con la normativa vincolistica precedente - art. 9, comma  2-bis,  del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, inserito, in sede di  conversione,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e art. 1,  comma  236,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 - di  contenuto  pressoche'  analogo  sia  pure
nella riconosciuta diversita' dei  tetti  di  spesa  succedutisi  nel
tempo. 
    La  sostanziale  continuita'  delle   modalita'   attuative   dei
provvedimenti vincolistici e  la  oggettiva  sovrapponibilita'  delle
disposizioni in questione fa si' che le problematiche applicative  si
riproducano in termini sostanzialmente analoghi in costanza del nuovo
limite di spesa introdotto nel 2017. 
    Come afferma  l'Organo  di  controllo,  pur  in  presenza  di  un
mutamento del quadro ordinamentale all'interno del quale si collocano
le disposizioni vincolistiche in esame (comunque caratterizzate dalla
sostanziale  riproduzione  della  struttura  del  limite  di   spesa,
eccezion fatta per il diverso riferimento temporale), il  legislatore
nazionale ha voluto porre un limite alla  crescita  dei  fondi  della
contrattazione integrativa destinati alla generalita' dei  dipendenti
pubblici. 
    Ma se l'intento sotteso all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 -
cosi' come del resto alle norme precedenti di  analogo  tenore  -  e'
quello  di  porre  un  limite   alla   crescita   dei   fondi   della
contrattazione collettiva integrativa destinati alla generalita'  dei
dipendenti pubblici, e' evidente  che  esso  costituisce,  come  s'e'
detto, principio  fondamentale  della  legislazione  dello  Stato  in
materia di coordinamento della finanza pubblica che,  come  tale,  si
impone  necessariamente  ed  inderogabilmente  a  tutte  le  regioni,
comprese quelle ad autonomia speciale (in questo senso, sia pure  con
riferimento al limite fissato dall'art. 9, comma 2-bis, del  d.l.  n.
78/2010, v. Corte cost. n. 61/2014, ove si legge che la  disposizione
ha siffatta natura  perche'  «introduce  un  limite  per  un  settore
rilevante della spesa per il personale,  costituito  dalle  voci  del
trattamento accessorio» e, come tale, e' stata dunque «legittimamente
emanata dallo Stato nell'esercizio della sua  competenza  legislativa
concorrente   nella    predetta    materia»;    sulla    legittimita'
costituzionale della stessa norma e del limite da essa introdotto  v.
anche Corte cost. n. 178/2015). 
    Queste non possono infatti discostarsene sul presupposto del gia'
avvenuto conseguimento dell'obiettivo cui quel limite e'  preordinato
-  armonizzazione  dei  trattamenti  economici  del  personale  della
regione e degli enti locali -, perche' solo allo Stato, in un  quadro
complessivo di coordinamento della finanza pubblica, compete  operare
una siffatta valutazione: valutazione che  la  reiterazione  di  quel
limite, operata senza eccezioni con il d.lgs. n.  75/2017  anche  per
l'anno  in  corso,  induce  evidentemente  a  ritenere   non   ancora
positivamente effettuata. 
    Da tanto consegue che la nonna regionale che quel limite  deroga,
contrastando con principio fondamentale della legislazione statale in
materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,   quale   posto
dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, lede, per un verso,  il
precetto di cui all'art. 117, comma 3, della  Costituzione  e  viola,
per un altro, le richiamate disposizioni statutarie - artt. 4, n. 1 e
68, comma 2 - che fissano  e  delimitano  le  competenze  legislative
regionali in materia di stato e trattamento economico del personale.